L’impiego della cassetta pronto soccorso è regolato dalla normativa vigente e, più precisamente, dal D.M. 388/03 che ne disciplina l’esistenza al suo articolo 2, comma 1, lettera a. Da ciò scaturisce l’obbligo, per tutte le aziende o unità produttive che il decreto ricomprende nei gruppi A e B, di possedere una cassetta pronto soccorso. Per il terzo gruppo in cui vengono suddivise le aziende dal decreto, quello C, invece, viene sancito l’obbligo della presenza del pacchetto di medicazione.
Ricordiamo che la normativa vigente prevede che la cassetta primo soccorso sia adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata. Inoltre, il suo contenuto va integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, o dal personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Infine, vanno costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi che essa contiene.
Come nasce la cassetta di pronto soccorso
Benché il D.M. 388/03 fosse nato in funzione del D.Lgs. 626/94, il legislatore ne ha ribadito l’attualità con il D.Lgs. 81/08 che per quanto riguarda il primo soccorso continua a farvi esplicito riferimento. D’altra parte, nato “appena” cinque anni prima del Testo Unico sulla sicurezza, il D.M. 388/03 rispondeva già al concetto di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, infatti divide le aziende in tre gruppi, in base a criteri di pericolosità. Non a caso, il gruppo A ricomprende al suo interno le aziende o unità produttive con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, i lavori in sotterraneo, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. Tutte aziende, quindi, con possibili situazioni di pericolo e, sicuramente, con un’esposizione dei lavoratori a rischi maggiori che in altre aziende.
Su questa filosofia dell’eliminazione del rischio o, quantomeno, della sua gestione fino al minimo possibile, si instaura anche il compito del primo soccorso aziendale che altro non è che la gestione dei rischi dal punto di vista medico-sanitario. È in questo insieme che nasce la cassetta di primo soccorso.
La cassetta pronto soccorso aziendale costituisce lo strumento con cui vengono gestite le piccole emergenze che si originano nei luoghi di lavoro, come: escoriazioni, tagli di piccola entità, piccole bruciature, ecc. Inoltre, il suo secondo fine è quello di consentire al personale aziendale addetto al primo soccorso di stabilizzare ferite più gravi, in attesa dell’arrivo delle unità mediche del 118.
Cassetta o armadietto pronto soccorso?
Chiariamo un concetto: il D.M. 388/03 non parla di armadietti, ma solo di cassette pronto soccorso. La dicitura è utilizzata a livello commerciale ed entrambe sono, a tutti gli effetti, delle cassette di pronto soccorso.
La nomenclatura commerciale ha lo scopo di far risaltare le caratteristiche tecniche e specifiche dei due modelli, poiché, il contenuto delle dotazioni è identico e, lo ricordiamo, deve essere conforme alle prescrizioni del D.M. 388/03, più precisamente, al suo allegato 1.
L’armadietto pronto soccorso, a una o due ante, si presenta come un normale armadietto pensile, dotato di ripiani interni per riporvi i presidi medici.
La cassetta, invece, può avere la forma di armadietto, ma spesso è dotata di maniglie ergonomiche per facilitarne lo spostamento. Questo non esclude la presenza di una predisposizione al suo fissaggio a muro con i tasselli ad espansione. Anche la cassetta, all’interno, è dotata di ripiani che fungono sia da separatori che da mensole interne vere e proprie, a seconda della configurazione scelta.