Come ottenere un risarcimento danno in caso di incidente stradale

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La sfortuna, si sa, è cieca, e ad oggi la guida di veicoli in strada riguarda tutti noi in tutte le nostre vite, quotidianamente. A chiunque è capitato di sfiorare un incidente stradale ma, purtroppo, a molti è anche capitato di essere i protagonisti di un sinistro. Spesso e volentieri la propria condizione di salute – che è sicuramente la cosa più importante – ci fa dimenticare delle condizioni del nostro veicolo e delle responsabilità di chi partecipa ad un incidente stradale. È invece importante mantenere sempre la calma e, come apprendiamo dal sito specializzato Assisto.pro, ricordarsi che di frequente abbiamo diritto ad un risarcimento danni in seguito ad un incidente d’auto. La prerogativa, ovviamente, è che i veicoli coinvolti (sia il nostro che quello di uno o più altri autisti interessati) siano correttamente coperti da una valida assicurazione stradale.

Il secondo passo per ottenere un risarcimento danni in caso di incidente è quello di compilare regolarmente il modulo CAI (della “constatazione amichevole di incidente) entro e non oltre i tre giorni dall’avvento dell’episodio. Questo modulo è essenziale: esso, se firmato da tutte i soggetti coinvolti, è il documento che attesta rigorosamente e fino a prova contraria che l’incidente stradale è avvenuto nel luogo, nell’ora e nelle modalità che su di esso sono descritte.

Per il rimborso dei danni conseguenti all’incidente ci si deve rivolgere alla propria compagnia assicurativa se si sono verificati solamente dei danni materiali o se le lesioni personali che sono avvenute non superano la soglia del 9% di invalidità permanente sulla scala del danno biologico. Questa procedura risarcitoria viene definita “risarcimento incidente stradale diretto” o “indennizzo diretto”.

Nel caso in cui il soggetto abbia subito quelle che vengono legalmente definite come delle lesioni cosiddette macro-permanenti (ovvero che superano il 9% di invalidità nel danno biologico) allora la vittima dell’incidente dovrà avvalersi della procedura ordinaria di risarcimento; per questo procedimento, il danneggiato deve necessariamente rivolgersi alla compagnia assicurativa di chi è ritenuto responsabile del sinistro.

È importante sapere che una compagnia assicurativa è obbligata a rilasciare una risposta al richiedente entro: 30 giorni nel caso di danni a cose o veicoli con modulo di constatazione amichevole a doppia firma; 60 giorni se tale modulo è firmato da una sola delle parti coinvolte nel sinistro; 90 giorni se il danno accertato è di tipo biologico.

La legge che norma gli incidenti (stradali e non) è complessa e riconosce differenti categorie di danni. Troviamo infatti, nella sezione dei danni non patrimoniali: un danno biologico (ovvero fisico, che consiste in un danno biologico permanente, semi-permanente o temporaneo documentato da un accertamento medico-legale), un danno morale (ovvero gli effetti sulla sfera psicologica che l’incidente ha causato all’individuo coinvolto, e richiede anch’esso un accertamento medico). Nella sezione dei danni patrimoniali, invece, vi sono il danno da capacità lavorativa specifica (ovvero la perdita di denaro del reddito che la vittima ha riscontrato per incapacità di eseguire correttamente il proprio lavoro) ed il danno collegato alle spese mediche ed alle cure sostenute da coloro che sono rimasti coinvolti nel sinistro.

Com’è facilmente intuibile, la compagnia assicurativa può rifiutarsi di venire incontro all’utente, negando il rimborso o proponendo una cifra ritenuta troppo bassa: in tal caso, il consiglio è quello di compiere un’azione legale. Nel caso di gravi lesioni personali, la querela può essere sporta dalla vittima anche entro 90 giorni dall’accaduto. Nei casi più comuni, invece, i tempi prevedono che siano trascorsi due mesi (60 giorni) dall’accaduto in presenza di danni solo a cose e veicoli, ed almeno 90 giorni dal sinistro devono trascorrere se si tratta di danni biologici di lieve o di moderata entità.